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Supplenze Personale Ata non vaccinato: possono durare un giorno o fino a fine anno scolastico

Inizia la settimana dell’introduzione, prevista per il 15 dicembre, dell’obbligo vaccinale per il personale scolastico, comprensivo del Personal Ata, oltre che dei docenti. Non sarà indispensabile essere in regola dal 15 dicembre, perchè da quella data scatteranno i controlli dei dirigenti scolastici, che dovranno fare richiesta di documentazione certificante la regolarità del piano vaccinale individuale.

I cinque giorni di tempo

Dopodichè il dipendente avrà cinque giorni di tempo per mettersi in regola. Chi non lo farà, sarà sospeso dal lavoro e non percepirà lo stipendio. Manterrà però il posto di lavoro, dal momento che non è previsto il licenziamento ma solo la sostituzione temporanea.

Il dipendente non in regola, avrà diritto a rientrare in servizio una volta che sarà in grado di dimostrare l’avvenuta vaccinazione o quantomeno l’avvio della procedura, con la prenotazione dell’inoculazione della dose.

Secondo le indicazioni del Ministero, “per la sostituzione del personale docente sospeso, il dirigente scolastico provvede all’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui cessa la sospensione. Per la sostituzione di personale scolastico non docente continuano ad applicarsi le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente”.

La sostituzione del personale Ata

“Per quanto riguarda, invece, la sostituzione del personale A.T.A. temporaneamente assente, i Dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell’art. 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430.

Si precisa, a tal proposito, che permane il divieto di sostituzione nei casi previsti dall’art. 1, comma 332, della legge 190 del 2014, come specificato dalle note DPIT prot. n. 2116 del 30 settembre 2015 e DGPER prot. n. 10073 del 14/04/2016.

Pertanto i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.

La durata della supplenza

Tale divieto è parzialmente derogato dall’art. 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.”

Naturalmente il personale supplente deve a sua volta dimostrare da subito, al momento dell’accettazione dell’incarico, di essere in regola con il proprio piano vaccinale individuale.

La nota afferma “Poiché, come detto, l’assolvimento dell’obbligo vaccinale è requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, si ritiene che i destinatari della proposta di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato a scuola debbano aver previamente adempiuto all’obbligo di che trattasi. In assenza di tale adempimento non pare pertanto possibile costituire il rapporto di lavoro.”

La durata della supplenza dipende dal dipendente sospeso: potrebbe mettersi subito in regola con la vaccinazione e rientrare il giorno dopo o restare assente fino a fine anno scolastico. Questo pone i supplenti in una posizione di grande incertezza, perchè di fatto ogni giorno possono ricevere la comunicazione che il loro incarico è terminato.