Scuola

Obbligo vaccinale docenti e Ata: i tre casi in cui non si viene sospesi dal lavoro

Dal 15 dicembre scatta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico: chi non è in regola con l’immunizzazione, in base al proprio piano vaccinale individuale, sarà sospeso e non percepirà stipendio. Il piano vaccinale individuale prevede prima vaccinazione o dose di richiamo. In tutti i casi, senza dimostrare di essere in regola o senza dimostrare di aver provveduto alla prenotazione per il vaccino, dopo cinque giorni di tempo non si potrà accedere al proprio posto di lavoro.

I tre casi in cui non si viene sospesi

Nei giorni scorsi il Ministero dell’Istruzione ha inviato la circolare che contiene le prime indicazioni operative per l’attuazione del decreto super green pass. L’obbligo è valido sia per i docenti che per gli Ata, e al contrario di quanto avviene per altre categorie come il personale sanitario, non c’è possibilità di essere spostati ad altre mansioni in caso di rifiuto.

Ma ci sono anche alcune categorie di lavoratori che possono ritenersi escluse dall’obbligo, o meglio ci sono tre casi in cui non si viene sospesi dal lavoro anche se non si è in regola con l’obbligo vaccinale. Il riferimento è ai lavoratori in aspettativa e di coloro che si trovano in congedo per maternità o parentale o nel caso di collocamento fuori ruolo.

Vaccinazione omessa o differita

“Il personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione/ente è soggetto al rispetto degli adempimenti previsti presso questi ultimi. Alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all’obbligo vaccinale”, si legge ancora.

La vaccinazione può essere omessa o differita “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”.

Esenzione dall’obbligo vaccinale

Solo in questo caso, il dirigente scolastico adibisce il personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. (art. 4, comma 7, decreto-legge n. 44/2021).

La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è prorogata sino al 31 dicembre 2021.