Scuola

Supplenze docenti sospesi perchè non vaccinati: quanto dura il contratto

A pochi giorni dall’introduzione dell’obbligo vaccinale per il personale scolastico, docenti e personale Ata, regna ancora una sorta di incertezza per quel che riguarda le sostituzioni di quanti non potranno dimostrare di essere in regola con la vaccinazione. Ricordiamo che il dipendente che non fosse ancora vaccinato, o in regola con il proprio piano di vaccinazione individuale relativo a seconda o terza dose, avrà cinque giorni di tempo per mettersi in regola o quantomeno dimostrare di aver prenotato la vaccinazione.

Per i supplenti nessuna certezza

In quel lasso di tempo, dovrà sottoporsi ai tamponi secondo la normativa vigente valida per il Green Pass scuola. Una volta scaduti anche i cinque giorni di tempo, chi non fosse in regola verrebbe sospeso dalla propria attività lavorativa, con conseguente impossibilità di percepire lo stipendio.

A quel punto il dirigente scolastico dovrebbe provvedere immediatamente alla sostituzione del dipendente, che a sua volta, necessariamente, dovrà dimostrare di essere in regola con la vaccinazione al pari di colui che va a sostituire. La nota dolente sta però nel fatto che secondo le indicazioni ministeriali, non c’è alcuna tutela nei confronti del supplente per quel che concerne la durata del contratto.

Addio durata minima di 15 giorni

Che per le sostituzioni relative al mancato possesso del green pass scuola aveva una durata minima di 15 giorni, che dovevano trascorrere necessariamente per poter riprendere il servizio da parte del docente o Ata sospeso. Se da un lato costituiva una penalizzazione per il titolare del posto di lavoro che avrebbe dovuto aspettare anche oltre la regolarizzazione della sua posizione vaccinale, dall’altro era una garanzia minima per il supplente sulla durata del rapporto di lavoro.

Adesso invece non c’è alcuna garanzia per il supplente, che andrà a stipulare un contratto di sostituzione a tempo determinato e per il quale non è possibile stabilire una data di scadenza, che potrebbe essere di un giorno o di chissà quanti, a seconda di quanto impiega il titolare del posto di lavoro per regolarizzare la propria posizione vaccinale.

Difficoltà a reperire supplenti

Un problema che potrebbe impedire ai dirigenti scolastici di reperire con facilità supplenti, che potrebbero essere scoraggiati dall’accettare un incarico la cui durata potrebbe essere anche minima. In questo senso passano i giorni ma non ci sono specificazioni da parte del Ministero, che lascia valida la regola per cui la durata vale fino alla cessazione della sospensione dal lavoro del titolare del posto.