Obbligo vaccinale docenti: previsto spostamento ad altra mansione, non per chi si rifiuta
Uno dei motivi che spinge i sindacati ai ricorsi e agli scioperi in merito all’obbligo vaccinale è la disparità di trattamento ravvisata tra il personale scolastico e le altre categorie relativamente alla possibile scelta di non vaccinarsi.
Cosa prevede la norma
Per il personale scolastico, non è previsto lo spostamento ad altra mansione in caso di rifiuto di mettersi in regola con il proprio piano vaccinale individuale. Per il personale sanitario, ad esempio, la norma prevede lo spostamento ad altra mansione per coloro i quali decidono di non vaccinarsi. Il destino invece che attende il personale scolastico che decide di non vaccinarsi è la sospensione dall’attività lavorativa con conseguente mancato pagamento dello stipendio per il periodo in cui non si è in regola.
Ma c’è un’eccezione, e riguarda il personale esente da vaccino. Per questa specifica casistica nella quale rientrano alcuni lavoratori del mondo della scuola, il Ministero dell’Istruzione ha diramato una circolare in cui chiarisce alcuni punti fondamentali che riguardano l’obbligo vaccinale a scuola in vigore dal 15 dicembre.
Il personale esente
Per il personale esente dal vaccino, la normativa prevede che “l’art. 4, commi 2 e 7, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, la cui applicazione è estesa al personale scolastico dall’art. 4-ter, comma 2, del medesimo decreto-legge, prevede che la vaccinazione può essere omessa o differita “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”.
Spostamento ad altra mansione
In questo caso, secondo le indicazioni del Ministero, “il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. (art. 4, comma 7, decreto-legge n. 44/2021)”.
Inoltre, “la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è prorogata sino al 31 dicembre 2021”.
I sindacati non ci stanno
Dunque lo spostamento ad altre mansioni è un diritto anche del personale scolastico, ma riguarda soltanto coloro i quali sono esenti da vaccino. Per tutti gli altri, in caso di decisione di non sottoporsi alla vaccinazione, è prevista la sospensione. Motivo per cui alcuni sindacati sono già sul piede di guerra e stanno preparando ricorsi e scioperi per far valere i diritti di una categoria che, a loro avviso, viene fortemente penalizzata dalle nuove decisioni del Governo inerenti gli obblighi vaccinali.