Graduatorie Gps e supplenze

Assunzioni da prima fascia Gps: addio prova disciplinare?

Eliminare ai fini dell’immissione in ruolo la prova disciplinare per i docenti già in possesso di abilitazione o specializzazione sostegno. E’ l’emendamento proposto dal Pd alla Legge di Bilancio 2022 che lascerebbe inalterato il percorso dell’anno di prova e formazione ma introdurrebbe una importante novità. Lo scopo è fare in modo che poi la prova disciplinare venga svolta in seguito all’esito positivo del comitato di valutazione della scuola. Con il parere del Dirigente Scolastico che ha potuto osservare il lavoro svolto dal docente.

Requisiti stringenti

Il 90% delle nomine ha riguardato i posti di sostegno. D’altra parte non c’era molto margine di manovra per il posto comune: i requisiti stringenti richiedevano almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, su posto comune nella scuola statale negli ultimi dieci anni, oltre l’anno in corso (dal 2010/11 al 2020/21).

I docenti che hanno ricevuto una nomina a tempo determinato finalizzata al ruolo per l’anno scolastico 2021/22 devono svolgere l’anno di prova e formazione.

Il docente assunto da GPS deve anche essere sottoposto a comitato di valutazione, con esito positivo dell’anno di prova e commissione esterna per effettuare una seconda prova disciplinare, un colloquio. In caso di esito negativo si decade dalla possibilità del ruolo.

Prova disciplinare

C’è poi la prova disciplinare, caratterizzata da un “colloquio di idoneità” inerente i programmi di cui all’allegato A al DM n. 327/2019 per la scuola dell’infanzia e primaria e di cui all’allegato A al DM n. 201/2020 per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Lo scopo del colloquio è verificare per l’insegnamento su posto comune (per tutti i gradi di istruzione), il possesso e corretto esercizio, in relazione all’esperienza maturata dal docente e validata dal superamento dell’anno di formazione inziale e prova, delle competenze culturali e disciplinari, riguardanti i nuclei fondanti delle discipline di insegnamento sottese ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dai vigenti ordinamenti.

Giudizio di idoneità

Invece per l’insegnamento sui posti di sostegno (per tutti i gradi di istruzione), l’obiettivo è valutare il possesso e corretto esercizio, in relazione all’esperienza maturata dal docente e validata dal superamento dell’anno di formazione inziale e prova, delle conoscenze e competenze finalizzate a una progettazione educativa individualizzata che, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento e delle esigenze di ciascun alunno, individua, in stretta collaborazione con gli altri membri del consiglio di classe, interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione e la piena valorizzazione delle capacità e delle potenzialità possedute dal soggetto in formazione.

Il colloquio viene valutato da una commissione esterna alla scuola di servizio del docente e si conclude con un giudizio di idoneità o di non idoneità. Se invece viene valutato negativamente (quindi con un giudizio di non idoneità), comporta la decadenza dalla procedura e l’impossibilità di trasformare a tempo indeterminato il contratto.