Scuola

Obbligo vaccinale scuola: assenza giustificata dal lavoro, non per la malattia

Il personale della scuola ancora non in regola con la vaccinazione (che sia prima dose, o dose di richiamo, quindi seconda o terza), dovrà provvedere entro il 15 dicembre o al massimo attendere la comunicazione del dirigente scolastico per poi usufruire dei 5 giorni di tempo per dimostrare di aver provveduto.

Tutele più estese per il comparto scuola

Tra i tanti svantaggi che il personale della scuola registra in questo senso (come la sospensione in caso di rifiuto, al contrario del personale sanitario che può essere spostato ad altra mansione), si registra anche il riconoscimento di tutele più estese, rispetto ad altri comparti, per coprire la mancata prestazione lavorativa nella giornata di somministrazione del vaccino contro il COVID-19.

Dunque chi deve sottoporsi alla terza dose di vaccino, nel momento in cui hanno completato il ciclo precedente, può fare riferimento a queste tutele per giustificare l’assenza dal lavoro.

Nessuna registrazione di assenza

Ci sono già una serie di previsioni nei contratti previsti dal CCNL che consentono di usufruire di diverse opportunità di adattamento alle esigenze di servizio e personali di docenti e ATA. A queste si aggiunge un provvedimento voluto da FLC CGIL in base al quale l’assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e comunali paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata.

Non vale per eventuale malattia conseguente al vaccino

Questo significa che coloro i quali dovessero avere necessità di assentarsi per sottoporsi al vaccino non incorreranno in alcuna registrazione di assenza, e dunque non saranno sottoposti ad alcuna decurtazione dallo stipendio, nè fondamentale nè accessorio. Questo vale unicamente per il giorno di somministrazione del vaccino. Diverso il discorso per eventuali necessità relative ai giorni successivi: in caso di malessere o febbre derivanti dal vaccino, l’assenza non è di per sè giustificata ma bisognerà ricorrere alla richiesta di giorni di assenza per malattia.

Per la vaccinazione in sè, dimostrata tramite prenotazioni invece, c’è la possibilità di usufruire di una giornata di assenza dal servizio senza che questo comporti riduzione o trattenuta sullo stipendio.