Scuola

Terza dose personale scolastico: ci si può vaccinare anche dopo il 15 dicembre senza essere sospesi

Non solo obbligo vaccinale dal 15 dicembre per tutto il personale scolastico (comprende i docenti, i dirigenti, i collaboratori scolastici e amministrativi) che non si è ancora vaccinato. L’obbligo vale anche per coloro i quali sono in scadenza per la terza dose del vaccino contro il Covid 19.

Niente licenziamento ma niente stipendio

C’è ancora tempo per mettersi in regola prima della metà dicembre, per non rischiare di incorrere nella sospensione dal posto di lavoro e dal percepire lo stipendio. Per il quale, lo ricordiamo, poi non è previsto il pagamento degli arretrati una volta ripreso servizio in caso si regolarizzi la propria posizione vaccinale.

L’obbligo di sottoporsi alla terza dose riguarda tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione (scuole statali, paritarie e non); dei servizi educativi per l’infanzia; dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti; dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e quelli dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

La norma prevede che entro il 15 dicembre è necessario mettersi in regola con l l’obbligo vaccinale “da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi Covid 19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del Decreto-Legge 52 del 2021”. La dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità del green pass. In ogni caso, non prima del quinto mese compiuto dalla seconda dose.

Gli stipendi arretrati

Chi dal 15 dicembre non sarà in regola con l’obbligo vaccinale della terza dose (o della prima, nel caso in cui non si sia mai vaccinato) non verrà licenziato. La norma infatti prevede che il dipendente mantenga il diritto al proprio posto d lavoro. Si incorre però nella sospensione immediata dal servizio, con la conseguenza anche del mancato percepimento dello stipendio relativo al periodo di sospensione. Non è prevista alcuna multa o sanzione disciplinare. Nel momento in cui si dimostra di essere in regola con la vaccinazione, si può riprendere il proprio servizio e si ricomincia a percepire lo stipendio, ma gli arretrati restano congelati.

La terza dose si può effettuare presso qualsiasi centro vaccinale. La prenotazione è possibile via internet o telefono.

Vaccinarsi dopo il 15 dicembre

Chi ha prenotato la vaccinazione dopo il 15 dicembre, potrà lavorare, ma in attesa della vaccinazione e del green pass dovrà effettuare il tampone ogni 48 ore. Una volta fatta la terza dose, il dipendente riceverà il nuovo Green Pass, notificato tramite sms o email contenente un messaggio con un nuovo codice Authcode. Le certificazioni vengono eseguite il giorno successivo alla vaccinazione e hanno validità per 9 mesi dalla data della somministrazione della dose aggiuntiva al ciclo completato.

Ricordiamo che la validità del green pass è scesa da 12 a 9 mesi. I nove mesi decorrono dalla data di completamento del ciclo vaccinale primario.

Vaccinazione dei guariti

Chi ha già avuto il Covid può ricevere la somministrazione di una sola dose, da effettuare entro un anno. In caso non sia possibile ricevere la vaccinazione in questo intervallo di tempo, il ciclo vaccinale prevede due dosi (tranne in caso di somministrazione di Johnson&Johnson). Chi ha avuto il Covid dopo la prima e la seconda somministrazione può fare il “richiamo” ma deve attendere almeno tre mesi dalla guarigione e almeno sei mesi dalla seconda dose.