Scuola

Obbligo vaccinale personale scolastico: il reintegro immediato penalizza i supplenti

Con l’inizio di dicembre è avviato il virtuale conto alla rovescia verso il 15, data in cui entrerà in vigore l’obbligo vaccinale per il personale scolastico. Un obbligo che però dipende dal punto in cui ognuno si trova relativamente al proprio pano vaccinale individuale. Chi non si è mai sottoposto al vaccino, ha pochi dubbi: deve provvedere quantomeno alla prenotazione entro il 15 dicembre. Tutti gli altri devono ottemperare alle tempistiche relative al Green Pass per quel che concerne seconda e terza dose. La dose di “richiamo”, cioè la terza dose può essere fatta entro i termini di scadenza del Green Pass.

Chi deve vaccinarsi

Il vaccino per tutto il personale scolastico riguarda nello specifico i lavoratori appartenenti a:

  • sistema nazionale di istruzione (quindi scuole statali e paritarie)
  • scuole non paritarie
  • servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
  • centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA)
  • sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP)
  • sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS)

Dunque il 15 scatta l’obbligo, che però sarà calibrato in maniera individuale a seconda delle indicazioni date dal Ministero della Salute per quel che concerne l’intervallo di tempo tra prima, seconda e terza dose. Ferma restando la possibilità di effettuare la terza dose entro il termine di validità della certificazione Covid 19.

Va anche considerata la possibilità di rifiutarsi di ottemperare all’obbligo vaccinale, si che riguardi la prima dose sia le dosi successive. In questo caso, però si pagano le conseguenze del rifiuto che si concretizzano nella sospensione dall’attività lavorativa.

Niente licenziamento per i no vax

Sarà compito del Dirigente Scolastico rilevare l’inosservanza dell’obbligo con comunicazione scritta. Le conseguenze immediate sono la sospensione dal lavoro, il mancato percepimento dello stipendio, ma anche la conservazione del posto di lavoro. Niente licenziamento, infatti. Il dipendente ha diritto a mantenere il proprio posto di lavoro fino a quando non si mette in regola con l’obbligo vaccinale.

“La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021“.

Reintegro immediato penalizza i supplenti

“I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), provvedono alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività lavorativa”.

Se da un lato il reintegro immediato sul lavoro tutela il dipendente che provvede a vaccinarsi, dall’altro lato costituisce una penalizzazione per i supplenti che al contrario di quanto avveniva prima non hanno nemmeno la certezza dei 15 giorni minimi di contratto, ma possono ricevere comunicazione di fine supplenza da un giorno all’altro. Una fattispecie che non mancherà di creare polemiche.