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Diplomati Magistrale: se assunti in ruolo con riserva restano in GPS

Secondo una recente sentenza del TAR Lazio i docenti con diploma magistrale immessi in ruolo “con riserva” dalle graduatorie a esaurimento per ricorso pendente hanno diritto a non essere depennati da nessuna graduatoria. Questo diritto è relativo anche alle GPS finalizzate alla stipula di contratti a tempo determinato.

Successo targato Anief

E’ una sentenza che dà ragione a un ricorso Anief. Il ricorso era stato inoltrato nei confronti dei provvedimenti di depennamento dalle GPS emanati nei confronti del personale in possesso di diploma magistrale, già iscritto nelle graduatorie ad esaurimento con riserva per effetto di provvedimenti giurisdizionali favorevoli, e successivamente immesso in ruolo con clausola risolutiva per ricorso pendente.

Il Tar del Lazio ha confermato che i ricorrenti, non avendo conseguito la stabilità lavorativa visto che l’amministrazione potrebbe decidere – a seguito dell’esito del ricorso che ha determinato l’iscrizione con riserva in GaE – di risolvere il contratto a tempo indeterminato, non possono essere depennati dalle GPS.

Ingiustizia subita

Una sentenza che conferma quanto sostiene il sindacato Anief da tempo, e cioè che i docenti in possesso di diploma magistrale abilitante conseguito entro l’a.s. 2001/2002, avevano subito un’ingiustizia in virtù della loro cancellazione dalle GPS a seguito di un’immissione in ruolo che lo stesso Ministero non vuole confermare in via definitiva perché conseguita a seguito di ricorso pendente per l’inserimento dei docenti nelle Graduatorie a Esaurimento.

“L’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 2020 – spiega il presidente Marcello Pacifico – prevedeva appositamente che che “Ai fini di cui all’articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i soggetti immessi in ruolo con riserva possono fare domanda di inclusione nelle corrispettive GPS. L’inclusione diviene effettiva all’esito del relativo contenzioso, qualora lo stesso porti alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato”, ma la Nota Ministeriale emanata successivamente prevedeva illegittimamente di escluderli dalle graduatorie a prescindere da ogni valutazione, cosa che alcuni ATP italiani avevano già fatto e contro cui il nostro sindacato ha promosso specifico ricorso”.

Disposizioni inoperanti

Il TAR del Lazio, infatti, dà ragione piena ai legali Anief evidenziando proprio come “In sostanza, la nota impugnata ha reso inoperante le disposizioni dell’ordinanza ministeriale sopra citata”, evidenziando “anzitutto che, sul piano delle fonti, l’ordinanza ministeriale deve considerarsi prevalente rispetto alla nota che oltretutto ignora completamente il disposto dell’ordinanza, con la conseguenza che quest’ultima non può ritenersi caducata da quanto disposto nelle nota ministeriale impugnata” e, inoltre, specifica come “anche a prescindere da quanto sopra è da rilevare che l’ordinanza, e non la nota ministeriale, è conforme alla ratio del d.lgs. 297/1994, che deve essere individuata nell’eliminare dalle graduatorie i soggetti che hanno ottenuto l’immissione in ruolo, e quindi hanno ottenuto una stabilità professionale, in modo tale da mantenere in graduatoria solo i soggetti che ancora non hanno un incarico”.

Ricorrenti resteranno in Gps

Il TAR Lazio accoglie il ricorso Anief perché “il d.lgs. 297/1994, quindi, si riferisce a situazioni oramai divenute definitive, attraverso la stipula del contratto e il superamento del periodo di prova, mentre l’ordinanza ministeriale si dà carico di regolare proprio quelle situazioni che non possono essere valutate ancora come definitive”. Il risultato è che i ricorrenti resteranno in GPS nella posizione cui hanno diritto. Chi è già stato cancellato avrà diritto al reinserimento in GPS perché immessi in ruolo a seguito del ricorso pendente.