Scuola

Esenzione Green Pass scuola: elenco ministero, chi può accedere senza certificato

Anche senza il Green Pass scuola, è possibile accedere gli istituti da parte del personale scolastico. Lo specifica il Ministero, spiegando che Docenti e Ata non in possesso del green pass, possono accedere all’istituto. Devono però averne i requisiti. Il tema, particolarmente dibattuto negli ultimi giorni, è stato approfondito proprio dal ministero che ha dettato nuove linee guida per il Green Pass scuola. Lo specifica il governo con una FAQ sul sito ufficiale dedicato al Green Pass.

Chi ha i requisiti

La questione è regolamentata dalla legge n.133 del 24 settembre. Il caso riguarda coloro i quali posseggono i requisiti per ottenere il Green Pass, ma questo non sia stato generato e non sia stata consegnato al cittadino in formato cartaceo o digitale. Come comportarsi in questo caso?

E’ necessario ottenere un certificato conforme rilasciato dalla struttura sanitaria o dal professionista sanitario o dal medico di medicina generale che ha effettuato la vaccinazione. Questo ha validità equivalente al green pass. Vale anche in caso di avvenuta guarigione o esito negativo di un tampone antigenico rapido (entro 48 ore dal prelievo) o molecolare (entro 72 ore).

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Categorie esentate dal Green Pass

Ecco quindi quali sono le categorie di persone che possono fare a meno del Green Pass COVID-19:

  • bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale;
  • soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 novembre 2021 (termine prorogato con Circolare del Ministero della Salute del 25 settembre 2021), possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 novembre;
  • cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 novembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021;
  • persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell’adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell’Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021 (Decreto legge 6 agosto 2021 n.111).