Diplomati magistrali in ruolo con riserva: contratto valido fino a fine anno, ecco quando
In nome della continuità didattica, per i diplomati magistrali in ruolo con riserva che dovessero essere oggetto di sentenze sfavorevoli, dopo venti giorni di lezioni il contratto diventerebbe in ogni caso valido fino a fine anno. Questo in virtù delle norma, confermata anche per l’anno scolastico 2021/22, che regola la revoca immissione in ruolo dei docenti eventualmente assunti con riserva dalle GaE. Norma che sancisce per loro il diritto alla trasformazione del contratto al 30 giugno.
Salvaguardare la continuità didattica
La norma è contenuta nel decreto scuola, decreto legge n. 126/2019 convertito in legge n. 159/2019. E’ una norma finalizzata a preservare la continuità didattica per gli alunni e, indirettamente, i dicenti stessi che in caso di sentenza sfavorevole si vedrebbero costretti da un giorno all’altro a tornare a casa lasciando il posto di lavoro che hanno occupato fino a quel momento. La norma prevede una misura finalizzata a salvaguardare la continuità degli alunni. Scatta quando si verificano sentenze sfavorevoli nei confronti dei docenti immessi in ruolo con riserva dalle GaE o con incarico al 31 agosto sempre dalle GaE. Il riferimento è ai diplomati magistrali inseriti per la scuola dell’infanzia e primaria.
Contratti validi fino al 30 giugno
Ecco la parte della norma relativa alla salvaguardia:
Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell’interesse degli alunni, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede, nell’ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico.
Contratti con clausola risolutiva
Questo significa che i docenti che dovessero essere oggetto di sentenze sfavorevoli, non correrebbero il rischio di interrompere l’anno scolastico nel caso in cui le sentenze stesse dovessero essere notificate successivamente al ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni nella regione di riferimento. Questo perchè prima dei 20 giorni di lezione non viene considerata valida la continuità didattica.
La norma prevede che i contratti dei docenti a tempo indeterminato e quelli al 31 agosto vengono trasformati in contratti al 30 giugno. Questo perchè siamo al cospetto di contratti docenti che sono stati stipulati con clausola risolutiva, in attesa della conclusione del contenzioso.
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