Graduatorie, Gps e supplenze

Supplenze gps, secondo turno: ecco chi viene escluso dalle nomine

Gli uffici scolastici in questi giorni stanno diramando una serie di note utili a far comprendere a molti docenti precari delusi i motivi, apparentemente ingiusti o derivanti da errori, che hanno portato alla loro esclusione dal secondo giro di nomine. Tutto risiede dal tipo di opzioni selezionate all’interno della domanda. Il che non vuol dire che la domanda non sia stata compilata correttamente. Semplicemente in alcuni casi, per volontà, distrazione o mancata comprensione delle conseguenze, sono state conferite alcune caratteristiche alla domanda che adesso stano penalizzando i docenti nelle convocazioni.

Supplenze gps, domanda corretta ma non basta

La conseguenza è che anche chi ha compilato correttamente la domanda tramite la procedura informatizzata di nomine supplenze sul sito Istanze Online, rispettando i tempi previsti, si ritrova a essere un aspirante di GaE e GPS senza assegnazione, con la beffa di vedersi superati da colleghi con minore punteggio.

Ciò comporta che è inutile presentare reclamo, perchè la mancata convocazione non dipende da un errore dell’algoritmo, quanto piuttosto dalla sua struttura, e da come incrocia le domande. Nel secondo turno di nomina l’algoritmo parte dal primo tra i docenti non nominati al primo turno. L’Ufficio Scolastico di Brindisi spiega il meccanismo seguito dall’algoritmo:

“Si ritiene opportuno ricordare che la nota 25089 del 6/08/2021 “Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze personale docente educativo e ata AS 2021/2022” per il conferimento degli incarichi a TD dispone che “La mancata indicazione di talune sedi nella procedura informatizzata è altresì intesa quale rinuncia per le sedi non espresse e la rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.”

“Qualora – spiega l’ufficio Scolastico – nell’istanza Polis l’aspirante non abbia indicato tutte le sedi disponibili tra le sue preferenze e, in occasione del primo turno di nomina, non sia stato soddisfatto in relazione alle preferenze espresse per indisponibilità, è considerato rinunciatario con riferimento alle sedi per cui non abbia espresso preferenza, con conseguente perdita di assegnazione dell’incarico a tempo determinato per l’anno scolastico 2021/22. In questo caso si applica la sanzione prevista per la rinuncia, quindi la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e delle GPS, solo per il medesimo insegnamento, permanendo, tuttavia, la possibilità di ottenere supplenze da Graduatorie d’Istituto.”

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Nessun errore dell’algoritmo

Dunque nessun errore da parte dell’algoritmo, semmai, come hanno evidenziato i sindacati, un errore da parte di chi ha formulato il meccanismo dell’algoritmo stesso. Meccanismo che in vista del prossimo anno andrà sicuramente corretto in alcuni suoi aspetti.