Scuola

Green Pass scuola: per i docenti trattamento diverso rispetto ai dipendenti pubblici

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è possibile visionare nei dettagli il decreto legge per l’obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro. Il decreto è stato approvato la scorsa settimana in Consiglio dei ministri, ufficializzando di fatto quello che è stato rinominato il Super Green Pass o, come preferiscono alcuni, un’estensione del Green Pass che finora aveva riguardato luoghi pubblici e di intrattenimento come cinema, ristoranti e stadi e soprattutto il mondo della scuola, per cui c’erano state e ci sono ancora le polemiche maggiori. Il decreto adesso è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ed è in vigore. Ma l’obbligo non c’è ancora.

Differenze con il Green Pass scuola

Infatti bisognerà esibire il certificato verde nei luoghi di lavoro pubblici e privati si applicherà dal 15 ottobre. Ma leggendo il testo in Gazzetta Ufficiale si nota come ci siano delle differenze rispetto alla regolamentazione studiata per i docenti del mondo della scuola e con il Green Pass scuola. Vediamo quale. Nel decreto legge c’è scritto che da metà ottobre entrerà in vigore l’obbligo della certificazione verde per tutti i lavoratori pubblici e privati dal 15 ottobre. I controlli dovranno essere effettuati dal datore di lavoro. Nel caso in cui il dipendente sarà trovato sprovvisto del Green Pass, sarà considerato assente giustificato senza stipendio dal primo giorno. Il decreto legge, nella sua versione definitiva, contiene rispetto alla bozza una differenza piccola ma sostanziale: non è più presente la parte in cui si regolamenta la sospensione per i lavoratori della pubblica amministrazione.

Le sanzioni

Questo significa che al contrario di quanto avviene per i dipendenti del mondo della scuola, i dipendenti pubblici e privati saranno considerati tutti “assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominati”. Questo ciò che recita il decreto.

Per il resto tutto confermato: chi non sarà in possesso della Certificazione sul luogo di lavoro andrà incontro a una sanzione pecuniaria che potrà andare da 600 a 1.500 euro. Confermate le conseguenze disciplinari. Per i datori di lavoro che non avranno ottemperato al loro obbligo di verifica del rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica, ci sarà una sanzione pecuniaria che potrà andare da 400 a 1.000 euro.