Scuola

Supplenza da messa a disposizione: i casi in cui non si può lasciare

Settembre è come sempre il mese delle domande di messa a disposizione, strumento indispensabile per i dirigenti scolastici che in questo modo possono sopperire alle assenza di titolari o colmare le caselle rimaste vacanti dopo le immissioni in ruolo. Ma è anche uno strumento molto utile per docenti e non, che vogliono provare a ottenere un incarico, che fa curriculum e soprattutto consente di ottenere una retribuzione, a volte anche per tutta la durata dell’anno scolastico.

In attesa dello sblocco

In attesa di capire se ci sarà lo sblocco per cloro i quali sono in Gps, bisogna fare riferimento, per quel che concerne la normativa inerente le domande di messa a disposizione, alla circolare sulle supplenze. Che per il momento ha lasciato pressochè inalterate le regole dello scorso anno. Se ci sarà una deroga, lo sapremo solo nelle prossime settimane, quando il ministero avrà chiara la situazione relativa alle immissioni in ruolo.

Chi può presentarla

Per il momento dunque vale la regola per cui a chiamata da messa a disposizione deve essere residuale e limitata ad aspiranti non inseriti in graduatoria, sia per sostegno che posto comune. “Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate per una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza”.

I vincoli

Questo significa che tutti i contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite domanda di messa a disposizione sono soggette agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza. E quindi valgono anche le sanzioni relative. Ecco quindi che ci sono alcuni vincoli per quel che concerne l’abbandono di una supplenza breve per un’altra, o comunque sono previste delle sanzioni. Questo perchè chi viene assunto per una supplenza breve da MAD, è equiparato a una assunzione graduatorie di istituto. La norma dice che “Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare un’altra supplenza.”

Le supplenze per le quali è possibile abbandonare la mad

Ma quali sono le altre supplenze per le quali è possibile abbandonare quella da messa a disposizione (o graduatorie di istituto)? Si tratta delle supplenze al 31 agosto e 30 giugno, conferite prima da GaE e GPS e poi da graduatorie di istituto in caso di incapienza delle precedenti. E anche da MAD in caso di graduatorie di istituto.

Questo significa che chi ha assunto servizio da MAD per una supplenza di un mese, potrà rinunciarvi per una supplenza che arrivi sempre da MAD, al 30 giugno. Non è concesso invece lasciare una supplenza breve per un’altra breve. Nemmeno possibile lasciare una supplenza per una classe di concorso per un’altra supplenza da altra classe di concorso più gradita. Se invece il caso riguarda una supplenza conferita ad orario non intero si ha diritto al completamento.