Scuola

Green pass scuola: la cassazione dà torto al Miur sulla sospensioni docenti

Il tema della sospensione dei docenti sprovvisti del Green Pass scuola è particolarmente delicato. Si stanno già verificando i primi casi di insegnanti respinti perchè non in possesso della carta verde, con i presidi costretti a ricoprire il ruolo di controllori, con tanto di sanzioni da comminare e punizioni da infliggere. Ma l’ordinanza della Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 23524/ 2021 del 27 agosto segna un punto importante in questo senso, dal momento che conferma come il dirigente scolastico non abbia il potere di sospendere i docenti.

Respinto l’appello del Miur

E’ stato respinto dalla Corte d’Appello il ricorso del MIUR circa la possibilità che il dirigente scolastico provveda a sospendere un docente. In questo senso, la Corte d’Appello ha deciso di confermare la decisione di primo grado secondo cui risultava illegittima (annullandola di conseguenza) la sanzione disciplinare della sospensione dall’insegnamento per tre giorni comminata nei confronti di un docente. La corte d’appello ha riconosciuto come incompetente il dirigente scolastico a provvedere a tali sanzioni, che spettano invece all’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari).

Cosa succede ora con il Green Pass

Insomma il dirigente scolastico non ha il potere di sospendere i docenti, decisione che diventa un precedente importante in questo momento in cui la sospensione è diretta conseguenza dell’assenza da lavoro per cinque giorni a causa dell’impossibilità di mostrare il Green Pass. Una decisione che potrebbe aprire la strada anche a una inversione di tendenza rispetto alle indicazioni date dal Ministero circa le multe che dovrebbero elevare gli stessi dirigenti scolastici in caso di presenza a scuola senza green pass del personale scolastico. Se non hanno il potere di sospendere, hanno il potere di comminare sanzioni pecuniarie?

Le motivazioni della sentenza

Questa la motivazione della sentenza emessa dai giudici: «In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, al fine di stabilire la competenza dell’organo deputato a iniziare, svolgere e concludere il procedimento, occorre avere riguardo al massimo della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale che viene in rilievo, essendo necessario, in base ai principi di legalità e del giusto procedimento, che la competenza sia determinata in modo certo, anteriore al caso concreto ed oggettivo, prescindendo dal singolo procedimento disciplinare»; al principio esposto ed alle argomentazioni che lo sorreggono, condivise dal Collegio, occorre assicurare continuità in questa sede; diversamente opinando, l’individuazione dell’organo competente -da cui dipende anche la determinazione delle regole procedurali applicabili- avverrebbe sulla base di un dato meramente ipotetico, che potrebbe anche essere smentito all’esito del procedimento medesimo; il caso di specie riguarda il personale docente ed educativo della scuola; per tale categoria, a norma degli art. 492, comma 2, lett. b) e 494, comma 1, lett. a), b) e c), è prevista la fattispecie legale della sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio nella misura minima «fino a un mese»; pertanto, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 1, primo e secondo periodo, applicabile ratione temporis nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 75 del 2017, non trattandosi di «ìnfrazìonì di minore gravita», per le quali cioè è prevista «l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni», sussiste la competenza dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) e non quella del dirigente scolastico”.