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Concorso scuola 2019: punteggi, abilitazione e titoli

Sta facendo molto discutere il nuovo sistema di reclutamento dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Una delle novità più interessanti riguarda certamente, in ottica concorso, il fatto che in fase di attribuzione del punteggio ai titoli posseduti, si valorizzeranno particolari titoli e percorsi.

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Bozza concorso

C’è ancora molta confusione però circa quali siano.

La premessa doverosa è che il nuovo sistema di reclutamento consentirà agli aspiranti docenti di partecipare al concorso provando a superarlo. In seguito ci sarà il percorso annuale di formazione iniziale e prova. Successivamente si è assunti in ruolo. Questo percorso si articola dunque in due fasi:

Il concorso si divide in percorso annuale di formazione iniziale e prova (quindi assunzione in ruolo). Per accedervi è necessario avere l’abilitazione per la classe di concorso specifica oppure laurea con piano di studi idoneo all’insegnamento e 24 CFU nelle discipline antro – psico – pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
possono partecipare, senza i 24 CFU, anche i docenti in possesso di:

abilitazione per altra classe di concorso (diversa da quella per la quale si concorre) o grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di studio d’accesso alla classe di concorso.
Possono infine partecipare al concorso, senza i 24 CFU, i docenti con tre anni di servizio negli ultimi otto, per una tra le classi di concorso per le quali abbiano maturato almeno un anno. Tale deroga ai 24 CFU è prevista soltanto in prima applicazione.

Tornando alla Valorizzazione titoli, va considerato che la tabella di valutazione degli stessi, secondo quanto spiegato nel testo della legge di bilancio (ancora una bozza), valorizzerà particolari titoli accademici, scientifici e professionali valutabili .

I titoli avranno un peso pari al 20% nell’ambito del punteggio complessivo attribuibile ai candidati tra prove e titoli.

Saranno valorizzati i seguenti titoli:

dottorato di ricerca;
abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso;
superamento delle prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami nelle specifiche classi di concorso;
titoli accademici nell’ambito della pedagogia speciale e didattica dell’inclusione.
La valorizzazione dei summenzionati titoli è prevista nel nuovo comma 6 dell’articolo 5 del D.lgs. 59/2017, che prevede l’emanazione di un decreto da parte del Miur:

«6. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono individuati i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici e i requisiti per i relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo, tra i quali è particolarmente valorizzato il titolo di dottore di ricerca, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, il superamento delle prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami nelle specifiche classi di concorso, il possesso di titoli accademici nell’ambito della pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; le modalità di gestione delle procedure concorsuali a cura degli Uffici scolastici regionali. Con il medesimo decreto è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle tracce delle prove d’esame e delle relative griglie di valutazione».