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Concorso Diplomati magistrale, docenti già di ruolo esclusi da paritarie

In attesa dell’imminente uscita del bando per il concorso straordinario primaria ed infanzia e su cui si è avviato il confronto tra l’Amministrazione e le OO.SS., lo Snals evidenzia perplessità sulla esclusione dalla partecipazione al concorso straordinario dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 e che sarà fonte di un complesso contenzioso.







Il Bando di prossima pubblicazione non prevede la valutazione come servizio di ammissione al concorso straordinario il servizio delle scuole paritarie.

Infatti molti docenti della scuola dell’infanzia e primaria non potranno presentare domanda di ammissione al concorso straordinario benchè muniti del titolo abilitante ma non in possesso delle due annualità di servizio presso scuola statale come da disposizione normativa contenuta nell’art. 4 comma 1 quinquies lettera a) della L. 96/2018 di conversione e modificazione del Decreto Dignità.

Inoltre i docenti, tra quelli sopra citati, che dopo la sentenza di merito, avranno trasformato il contratto da tempo indeterminato a tempo determinato per motivi di continuità didattica ai sensi dell’art. 4 comma 1 della Legge 96/210188, subiranno un ulteriore danno poiché non solo saranno licenziati ma non potranno avere più la chance della partecipazione al concorso straordinario.

Stando così le cose la preoccupazione maggiore per lo Snals è quella che all’uscita del bando ci saranno molti ricorsi e gli uffici legali dovranno affrontare la complessità della motivazione : per quanto sia vero che il bando sarà pubblicato in osservanza di una legge ordinaria dello Stato è altrettanto vero che la stessa legge presenta elementi di incostituzionalità.

La normativa di riferimento

LEGGE 9 agosto 2018, n. 96 , articolo 4, c.1-quinquies:

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato a bandire il concorso straordinario di cui al comma 1-quater, lettera b), in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la scuola dell’infanzia e per quella primaria, per la copertura dei posti sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno. Il concorso è riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:

a) titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purchè i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002, purchè i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
(art 11, c. 14 della legge 3 maggio 1999, n. 124: Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.)

COSTITUZIONE Articolo 33

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E` prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

LEGGE 10 Marzo 2000, n. 62

“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”