Graduatorie, Gps e supplenze

Aggiornamento graduatorie di istituto: precedenze ed esclusioni

Il tema dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto si lega a doppio filo a quello dell’esclusione dei docenti dalla graduatoria interna relativamente alle disabilità personali.

Quali sono le due categorie coinvolte?

DISABILITÀ PERSONALE: ART. 21 E ART. 33 COMMA 6 LEGGE 104/92

Nel punto III dell’art 13/1 del CCNI 2017 (prorogato per il 2018) si fa riferimento a due categorie di disabili che sono esclusi dalla graduatoria interna di istituto, che sono indicati al punto 1 e 3:







disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.
personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del D.L.vo n. 297/94.

QUALI CERTIFICAZIONI SONO VALIDE

Nell’art 4 dell’O.M. 2018 viene specificato che “Per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 21, della legge n. 104/92 è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo”.

Nel caso di persone disabili maggiorenni di cui all’art. 33, comma 6 della legge n. 104/92: nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità.

Va fatta distinzione quindi tra i primi, per i quali non è indicato che la disabilità debba essere “grave”, purché “accompagnata” da un’invalidità superiore ai 2/3. Quindi disabilità (art 3 comma 1 legge 104/92) e invalidità quest’ultima superiore ai 2/3, e i secondi per i quali si specifica che la disabilità deve avere il carattere della gravità.

Ne parla anche la legge 104/92 che spiega:

per art 21 al comma 1:

La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella a annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.”

Mentre l’art 33 comma 6 stessa legge:

La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

Ciò significa che i disabili con invalidità di almeno i 2/3 (le due condizioni devono necessariamente coesistere) sono esclusi dalla graduatoria di istituto anche se la disabilità è senza la condizione di gravità.

Diverso invece il discorso per chi è disabile in condizione di gravità: in questo caso scatta l’esclusione dalla graduatoria interna ma può non avere la certificazione di invalidità, essendo sufficiente la condizione di gravità della disabilità.

COME OPERA L’ESCLUSIONE

Il comma 2 dell’art. 13 specifica che i docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio. Fa eccezione il caso in cui la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).

E’ il caso in cui le precedenze art. 21 e art. 33 comma 6 possono essere usufruite all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza.

“Il personale, di cui ai punti 1) e 3)può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza”.