Graduatorie, Gps e supplenze

Graduatorie a esaurimento: cosa cambia per immissioni in ruolo con concorso scuola 2018

Esiste l’obbligo, da parte dei docenti inseriti in GaE, di iscriversi al concorso 2018 per abilitati? In altre parole, in molti si domandano se le assunzioni da GaE continueranno ad essere effettuate o no.

Bisogna partire dal presupposto che la legge prevede che le graduatorie ad esaurimento, prima di potersi considerare esaurite, devono essere scorse per intero.

Questo significa che i docenti ancora inseriti in GaE non hanno motivo di temere il prossimo concorso 2018, perchè non farà venire meno i loro diritti, ne si vedranno scavalcati in caso di mancata partecipazione ad esso. E allora come si regolerà il Miur? Le nuove immissioni in ruolo dell’a.s. 2018/19 sarà ripartito al 50% alle GaE e 50% al concorso.

Se tutto andrà come previsto, le GaE della scuola secondaria si esauriranno in circa due anni. Utile in questo senso il computo che gli Uffici Scolastici stanno effettuando, per capire esattamente quanti docenti vi sono ancora inseriti per ogni classe di concorso.

Tornando alla domanda iniziale, la partecipazione al concorso scuola 2018 abilitati è un di più rispetto alla presenza nelle graduatorie ad esaurimento, che comunque rimarranno in vigore fino al loro completo svuotamento.

E’ bene chiarirlo: il diritto all’assunzione è garantito per legge.

Quindi il concorso scuola 2018 costituisce un canale aggiuntivo, non sostitutivo, alla partecipazione alle immissioni in ruolo. Con graduatoria regionale. La convenienza esiste ad esempio per chi è iscritto in GaE in una provincia che vorrebbe cambiare, oppure realizza di essere inserito in una graduatoria che per la propria classe di concorso è a lento scorrimento.

Il rimanente 50% delle assunzioni scatteranno con le graduatorie dei concorsi.

Esaurite le GaE e decadute GM del concorso 2016, con assunzione dei vincitori, scattano queste percentuali di assunzione:

il 100% dei posti per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/2020;
l’80% dei posti per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
il 60% dei posti per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/24;
il 40% dei posti per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26;
il 30% dei posti per gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28;
il 20% dei posti per tutti gli anni successivi, sino ad esaurimento.