Scuola

Tfa sostegno 2017, superare il test d’accesso non basta ad essere ammessi

I test in programma il 25 e 26 maggio prossimi saranno solo il primo passa per l’accesso al Tfa per le attività di sostegno didattico agli alunni disabili. Infatti i candidati che supereranno il test, dovranno poi svolgere una prova scritta ed una orale.







In seguito sarà pubblicata la graduatoria definitiva dei candidati allo svolgimento dello stesso Tfa. Ma c’è da tenere presente che anche chi risulterà idoneo potrebbe non essere ammesso, dal momento che è probabile che il numero di posti messi a bando sia inferiore al numero dei candidati risultati idoenei. Quindi anche nel caso il candidato fosse reputato idoneo, superando test d’accesso e successive prove (scritto e orale), l’ammissione al Tfa sostegno 2017 sarebbe subordinata alla posizione in una graduatoria di merito che darebbe la possibilità di frequentare i corsi di specializzazione solo a coloro che rientrano nel numero di posti messi a bando.

La legge prevede che

È ammesso allo svolgimento di una prova scritta, con l’attribuzione di un massimo di 30 punti: consta di domande a risposta aperta relative alle tematiche previste dell’art. 6, comma 1, del D.M. del 30 settembre 2011.
Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire una votazione, allo scritto, maggiore uguale a 21/30.

Ulteriori punti possono essere attribuiti per titoli culturali e professionali, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.M. del 30 settembre 2011, per un massimo di 10 punti.
La graduatoria degli ammessi al corso di specializzazione, ai sensi dell’art. 6, comma 9 e 10, del D.M. del 30 settembre 2011, è formata sommando, ai punteggi conseguiti dai candidati nel test preliminare, nella prova scritta e nella prova orale, il punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli dai medesimi presentati.
In caso di parità di punteggio finale, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole ovvero, nel caso si tratti di candidati che non abbiano svolto il predetto servizio, prevale il candidato più giovane.
Sono ammessi a partecipare al corso di specializzazione in sovrannumero e senza svolgere i test d’accesso, ai sensi dell’art.4, comma 5 e 7 del D.M. del 1 dicembre 2016, n. 948:
i candidati risultati vincitori nelle selezioni dei precedenti corsi di specializzazione, prioritariamente presso il medesimo Ateneo;
Infine, i candidati che, per qualsiasi motivo, abbiano sospeso la frequenza dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno attivati negli anni accademici pregressi possono, a domanda, riprendere la frequenza del percorso, col riconoscimento dei crediti già eventualmente acquisiti, prioritariamente presso il medesimo Ateneo.