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Annullato il Tfa Terzo Ciclo: ecco le attribuzioni dei punteggi per le prove del concorso scuola 2018

La riforma del sistema di formazione e reclutamento dei docenti della scuola secondaria di I e II grado ha di fatto sancito l’addio al Tfa, con il Terzo ciclo, atteso per la primavera, ormai cancellato. La novità principale è senz’altro che l’immissione in ruolo non avviene subito dopo il concorso ma al termine del percorso FIT, comunque parzialmente retribuito. Quindi dopo la laurea per diventare insegnanti sarà necessario vincere il concorso (primo concorso scuola nel 2018, pori con cadenza biennale). I vincitori accederanno al percorso FIT.







Simile percorso per i docenti di sostegno: Le differenze sono che però svolgeranno una prova scritta aggiuntiva nell’ambito del concorso, conseguiranno il diploma di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica, nel corso del primo anno del percorso FIT, svolgeranno apposite attività formative nell’ambito del percorso FIT, svolgeranno supplenze, nel II e III anno del percorso FIT, supplenze su posti di sostegno.

Il concorso per aspiranti docenti di sostegno, sarà composto da tre prove scritte e una orale: le prime due prove e l’orale sono uguali a quelle che svolgeranno i candidati concorrenti per posti comuni. Le prime due prove scritte e l’orale influiranno nell’attribuzione del punteggio per il 30%, la prova aggiuntiva, per il 70%.

La prova aggiuntiva per gli aspiranti a posti di sostegno è stata concepita per valutare le specifiche competenze in materia di pedagogia e didattica speciale e di inclusione: “è sostenuta dopo la seconda prova scritta e ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze di base del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l’inclusione scolastica e sulle relative metodologie. Il superamento della prova aggiuntiva è condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno.”

“In ciascuna sede concorsuale e per i posti di sostegno di cui all’articolo 3, comma 4, lettera c), la graduatoria di merito è compilata sulla base di un punteggio calcolato per il 70% in base al punteggio riportato nella prova aggiuntiva di cui all’articolo 6, comma 5, e per il restante 30% in base alla somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all’articolo 6, commi 2, 3 e 4, e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che hanno superato tutte le prove previste”.