Graduatorie, Gps e supplenze

Graduatoria interna d’istituto: come funziona la collocazione in coda

C’è confusione in merito alle novità relative alla graduatorie interne d’istituto. Molti docenti si chiedono se ci sarà ancora la collocazione in coda dei neotrasferiti per un anno e se ciascun insegnante sarà graduato in base al suo punteggio. Va detto che la legge secondo cui si stabilisce la collocazione in coda nella graduatoria interna di istituto è in vigore anche per l’anno in corso. Una norma che interessa coloro i quali sono entrati nel mondo della scuola per ultimi, in ordine di tempo.



Insomma avanti con i criteri presi in considerazione negli anni passati. Ciò vuol dire che i docenti collocati per ultimi nella scuola (a.s. 2016/17) vanno in coda, a prescindere dal punteggio. A questo si aggiunge che saranno i primi a essere presi in considerazione qualora si verificasse un esubero e ci fosse la necessità di ridurre l’organico.

In caso di soprannumero di organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, si prenderebbero in considerazione questi criteri. Ciò vale nel caso di concorrenza tra più insegnanti ai fini del trasferimento d’ufficio:

  • docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o per conferimento di incarico triennale
  • docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.

 

Il personale docente trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda o a domanda condizionata che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità viene considerato titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti.

Viene altresì considerato come trasferito a domanda volontaria il personale docente perdente nel caso in cui nel corso dell’ottennio ha richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza e viene soddisfatto per altre preferenze.