Graduatorie, Gps e supplenze

Graduatorie III fascia ATA: segreterie non richiedano certificati, controllo titoli da archivi amministrazione

Per quel che riguarda la delicata questione delle Graduatorie di III fascia ATA, arriva la conferma che le segreterie non devono richiedere certificati. Il controllo dei titoli arriverà dagli archivi dell’amministrazione

Ciò significa che il conferimento di una supplenza da III fascia delle graduatorie di istituto obbliga la scuola a procedere con la valutazione dei titoli dichiarati.

E’ già vigente la circostanza per cui le scuole non devono richiedere i documenti originali ai supplenti ma possono effettuare i controlli secondo quanto indicato dall’articolo 43 del DPR 445/2000. Ciò significa che è necessario consultare direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante. Oppure possono richiedere alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.







E’ bene ricordare che all’atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto (717/2014), i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della terza fascia della graduatoria di circolo o d’istituto della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso (7.5 del D.M. 717/2014).

Al momento la situazione racconta che molte scuole, dal momento che non conoscono la normativa vigente in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive, obbligano i supplenti nominati dalle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA a presentare tutti i documenti in originale per effettuare gli anzidetti controlli. Questa procedura, è bene ricordarlo, non è più valida dal 1 gennaio 2012 grazie alla legge 183/2011.

Anche al momentodella presentazione dei documenti obbligatori di rito per la stipula di un contratto a tempo indeterminato, tutti i documenti che dimostrano all’Amministrazione che il neo-immesso in ruolo possiede tutti i requisiti, sono sostituibili con dichiarazioni sottoscritte dall’interessato e rese ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni. [Dal 1 gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive di cui all’art.15 L.183/2011 sono esenti da bollo].
Figuriamoci, dunque, per la convalida di una supplenza a tempo determinato in riferimento alle graduatorie di III fascia ATA. Procedura tra l’altro prevista dall’art. 7 comma 4 del D.M. 717/2014 [Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del d.P.R. n.445 del 2000 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti].