Scuola

Mobilità 2017: a chi spetta la precedenza di rientro in scuola o comune di ex titolarità

Cominciano a delinearsi i contorni della mobilità 2017. Sappiamo adesso che viene data precedenza al rientro nella scuola o nel comune di ex titolarità.







Il docente già trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, dal primo settembre 2016 o dagli anni precedenti, può rientrate nella scuola o nel comune di precedente titolarità. Ciò a patto che abbia richiesto in ciascun anno dell’ottennio successivo il trasferimento per l’istituto di precedente titolarità o per il comune.

Se ricorrono questi elementi, il diritto al rientro permane solo se il personale interessato ha fatto richiesta come prima preferenza nel modulo – domanda in ciascun anno dell’ottennio la scuola o il comune di precedente titolarità. Necessario anche l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non ha interrotto tale diritto o la continuità del servizio.

Nel caso in cui sia scaduto l’ottennio in questione e il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nell’ottennio dovranno essere riferiti solo alla scuola dove è stato trasferito in quanto soprannumerario.

II) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ

Chi è il personale interessato?

Riguarda l’intero personale docente già trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno) che ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell’ottennio successivo al provvedimento suddetto.

In quale provincia è valida la precedenza?

La precedenza va applicata all’interno della provincia e della tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno). Non vale pertanto nei casi di modifica della provincia di titolarità o di mobilità professionale.

A quali condizioni spetta?

Spetta nel caso in cui si sia presentata domanda condizionata. Quindi spetta se gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno dell’ottennio e che richiedano, come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti d’ufficio.

Se si riporta nella apposita casella del modulo-domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui si è stati trasferiti quale soprannumerari. Per quanto attiene ai centri di istruzione per gli adulti il personale interessato dovrà indicare la scuola sede di organico da cui è stato trasferito nell’ultimo ottennio.
Se si compila e si allega al modulo-domanda la relativa “dichiarazione di servizio continuativo” nella quale si fa esplicito riferimento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata ed all’anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento.

V) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA’

Chi è il personale interessato?

Il personale scolastico interessato dalla precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità di cui al precedente punto II) che ha titolo, nella mobilità territoriale della propria provincia, a rientrare a domanda, nell’ottennio successivo al trasferimento d’ufficio, nelle scuole del comune di precedente titolarità.

Analogamente, questa precedenza spetta al personale trasferito in quanto soprannumerario nei centri di istruzione per gli adulti, per il rientro nel comune del centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 considerando a tali fini le cattedre disponibili nelle sedi di organico del comune indicato.

Il docente beneficia della precedenza su tutte le preferenze di scuola indicate nel comune dove esercita la precedenza o, se indica preferenze di ambito, sull’ambito comprendente tale comune o su tutti gli ambiti del comune purché espressi nelle preferenze.

In quale provincia è valida la precedenza?

La precedenza si applica all’interno della provincia e della tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno). Non opera, quindi, nei casi di modifica della provincia di titolarità o di mobilità professionale.

A quali condizioni spetta?

Spetta purchè si indichi tra le preferenze l’ambito corrispondente al comune di rientro o a parte di esso prima di preferenze relative ad altri comuni o ad altri ambiti della provincia.

Qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le condizioni per la fruizione della precedenza sono riferite al comune più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà.

Come inserire le preferenze per fruire della precedenza?

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno indicare nel modulo domanda la scuola o il comune dal quale sono stati trasferiti d’ufficio o, in assenza di posti ivi richiedibili, il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorietà. Per il citato ottennio è attribuito il punteggio previsto per la continuità di servizio. A tale scopo dovrà essere attestato, con apposita dichiarazione personale, l’anno del trasferimento d’ufficio.