Scuola

Mobilità docenti 2017: tutte le novità attese




Il tema della Mobilità docenti caratterizzerà questo avvio di 2017 in virtù dell’incontro che avverrà martedì 10 tra Ministero e sindacati. In quella data (in realtà si tratta già di un primo rinvio rispetto a quanto concordato in un primo momento) si parlerà del contratto di mobilità. Sarà l’occasione per fare il punto della situazione in seguito all’intesa siglata il 30 dicembre e per prendere decisioni importanti che caratterizzeranno i prossimi mesi.

Tra le decisioni che verranno ufficializzate con il Contratto sulla mobilità, ci sarà la non applicazione del vincolo triennale contenuto nell’art 399 del T.U. 297/94. Ciò vuol dire che gli insegnanti potranno esprimere preferenze per province altre rispetto a quella dove sono al momento titolari.

Non cambierà la necessità di aver superato l’anno di formazione al momento della domanda di passaggio di cattedra o di ruolo.




Niente modifiche per lo stesso posto o per la stessa classe di concorso all’interno dello stesso istituto in cui si è già in servizio.

Sarà possibile scegliere le sedi per i corsi serali e sarà possibile richiedere la modifica da diurno a serale e viceversa all’interno dello stesso istituto. Stesso discorso per sezioni carcerarie ed ospedaliere, sezioni di scuola speciale, sedi dei centri per l’educazione degli adulti.

Sarà possibile indicare come preferite un massimo di cinque sedi sulle quali acquisire la titolarità. Tra le preferenze potranno essere indicati gli ambiti e i codici sintetici corrispondenti ad una intera provincia (massimo di 15 a prescindere dall’ordine di scuola di appartenenza).

I trasferimenti e i passaggi si svolgeranno in un’unica fase. Prima dei trasferimenti, sarà la volta della collocazione del personale delle sedi dimensionate, dei docenti fuori ruolo, e dei privi di sede.

Avranno precedenza i trasferimenti all’interno della stessa provincia, tra scuole e ambiti. Il criterio di priorità sarà il rientro dei soprannumerari e delle precedenze. Successivamente sarà la volta dei trasferimenti verso gli ambiti di altra provincia, sempre rispettando le precedenze.

Per i trasferimenti per sedi e tra ambiti di provincia diversa da quella di titolarità non sarà possibile eccedere il 30% delle disponibilità determinate dai trasferimenti intra-provinciali.

Percentuale che scende al 10% per le disponibilità determinate e calcolate sulla base delle disponibilità al termine dei movimenti tra gli ambiti della stessa provincia.

E’ invece del 50% la mobilità professionale verso i posti delle nuove classi di concorso dei licei musicali (posti interi vacanti e disponibili).

E’ prevista una discussione particolarmente complessa per la formulazione delle graduatorie interne di istituto finalizzate a individuare l’eventuale perdente posto.

Le categorie di insegnati attuali sono:

  • titolari di scuola;
  • titolari di ambito assegnati ad una scuola con incarico triennale tramite chiamata “diretta” del DS;
  • titolari di ambito assegnati ad una scuola con incarico triennale tramite assegnazione d’ufficio disposta dall’ATP di riferimento.

Dovrebbero esserci graduatorie separate per fasce in cui i primi a perdere il posto saranno, nell’ordine:

  • titolari di ambito assegnati ad una scuola con incarico triennale tramite assegnazione d’ufficio disposta dall’ATP di riferimento;
  • titolari di ambito assegnati ad una scuola con incarico triennale tramite chiamata “diretta” del DS;
  • titolari di scuola.

Eventuali precedenze che determinano l’esclusione dalla graduatoria interna saranno distinte tra titolari di ambito e titolari di scuola.